Abstract
Investire i soldi in casa d’altri non sempre dà diritto a ricevere dal proprietario un rimborso o un indennizzo. Ignorare questo rischio può portare allo spiacevole epilogo di perdere il diritto di godere dell’immobile e l’investimento fatto. Ecco un caso in cui ciò può verificarsi.
Il caso
Se un parente stretto (es. un genitore, un nonno) è proprietario di un immobile che non gode in altro modo, può capitare che lo metta gratuitamente a disposizione dei futuri coniugi affinché questi lo destinino a propria casa coniugale.
Gli sposi solitamente si fanno carico dei costi per i vari interventi di sistemazione della casa: vuoi perché l’immobile necessita effettivamente di manutenzione vuoi semplicemente per meglio adeguarlo alle esigenze della nuova famiglia.
E ben può essere che a seguito di tali interventi, soprattutto se sono ingenti sotto il profilo economico, il valore dell’immobile ci guadagni e magari anche parecchio.
Tutto quanto sopra, assai di frequente avviene senza troppe formalità. Al più, le parti formalizzano la concessione in comodato dell’immobile, ma più raramente proprietario e sposi decidono di prevedere una regolamentazione delle spese per la sistemazione dell’abitazione.
La regola
L’immobile concesso in comodato per essere destinato a casa coniugale non può essere chiesto in restituzione dal proprietario per tutto il tempo in cui mantiene questa destinazione, quindi finché dura il matrimonio oppure, a prescindere dal perdurare del matrimonio, finché debba essere salvaguardato il diritto di abitazione della prole in quella casa.
Per cui, se il matrimonio ha una lunga durata o vi è un perdurante diritto della prole di godere l’immobile, l’investimento fatto dagli sposi per la sistemazione della casa può considerarsi ammortizzato dal godimento e ciò soprattutto se le cifre spese sono state contenute e gli interventi realizzati non eccessivamente invasivi.
Il problema
In assenza di figli in favore dei quali debba essere tutelato il diritto di abitazione in quell’immobile, se si verifica la separazione dei coniugi oppure il decesso di uno di essi, viene meno la destinazione dell’immobile a casa coniugale. Ciò significa che il proprietario potrà reclamare in restituzione l’immobile.
Se quindi l’immobile dovesse essere restituito al proprietario dopo un breve godimento, l’investimento fatto dai coniugi per sistemare la casa coniugale potrebbe costituire un problema: i coniugi separati o uno di essi oppure il coniuge superstite, dopo aver perso il diritto a godere dell’immobile, infatti, cercheranno almeno di recuperare parte dei soldi investiti nella casa coniugale reclamando il rimborso di quanto speso o un indennizzo per il maggior valore acquisito dalla abitazione.
Spetta il rimborso?
Il proprietario può ricevere in restituzione un immobile che ha ora un maggior valore grazie agli interventi operati dai coniugi e nulla dovere a questi a titolo di indennizzo?
La normativa in materia di comodato (art. 1808 c.c.) e la giurisprudenza sono chiare: il comodatario ha diritto a vedersi rimborsate solo le spese sostenute per per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa. Le spese sostenute per altre ragioni, anche se comportano un miglioramento dell’immobile, non danno diritto ad alcuna forma di rimborso o indennizzo.
I coniugi che decidono di sostenere delle spese di manutenzione per ragioni diverse da quelle di conservazione della casa, quindi, lo fanno nel loro esclusivo interesse e devono sapere che non potranno poi reclamarne il rimborso o un indennizzo dal proprietario. Del maggior valore acquisito dall’immobile potrà quindi godere il proprietario senza dovere alcun corrispettivo.
Il rimedio
Come possono pertanto tutelarsi i coniugi che decidono di investire del denaro in interventi di sistemazione della casa coniugale di cui godono in forza di un contratto di comodato gratuito?
Una buona soluzione potrebbe essere quella di redigere una scrittura privata che anzitutto preveda e poi regolamenti il diritto di rimborso o di indennizzo in favore dei coniugi per il caso di rilascio della casa coniugale se questa perdesse la sua destinazione. L’utilità della scrittura non sarebbe solo quella di definire l’esistenza del diritto al rimborso o all’indennizzo, ma anche quella di fare chiarezza sulla tipologia dei lavori eseguiti e sul loro ammontare.
Ma attenzione: questa scrittura privata potrebbe tornare utile anche nel caso in cui, senza voler essere per forza pessimisti, i coniugi decidessero semplicemente di cambiare casa e trasferirsi altrove. Anche in questo caso, infatti, a fronte di un investimento consistente e di un godimento breve, potrebbe – in vista del rilascio – porsi il problema di un rimborso o indennizzo.
Per approfondimenti, consulenza ed assistenza sull’argomento, lo Studio Legale Poggi è a disposizione all’indirizzo mail info@avvpoggi.it.