Consigli Legali

Procura e amministrazione di sostegno: possono coesistere?

Angela Poggi

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp

Il caso

Caio è intestatario di un patrimonio, non necessariamente cospicuo, che però va gestito: es. l’appartamento dato in affitto; gli investimenti in banca.

Caio non è più giovanissimo oppure soffre di problemi fisici che gli rendono difficoltosi gli spostamenti o lo costringono ad assentarsi da casa per un tempo più o meno lungo per curarsi. 

Caio è ancora perfettamente in grado di intendere e di volere ma vuoi per l’età vuoi per ragioni di salute, non può o non se la sente di  continuare ad occuparsi personalmente dei propri beni.

O P P U R E

Caio intende semplicemente cautelarsi ed assicurarsi che vi sia continuità nella gestione del suo patrimonio e che, pertanto, questo non rimanga incustodito se improvvisamente non fosse più in grado di amministrarlo personalmente. 

Caio rilascerà quindi una PROCURA GENERALE: conferirà, cioè, ad una persona di fiducia l’incarico ed i poteri di gestire il suo patrimonio in suo nome e per suo conto.



Ma se già esiste una procura generale, e vi è dunque un soggetto investito di tutti i poteri per gestire il patrimonio di Caio, ha senso porsi il problema della nomina di un amministratore di sostegno e quindi della coesistenza di due soggetti che possono agire in nome e per conto di Caio e ciò in forza di un titolo diverso? 

Sì, perché il procuratore, ancorché munito di procura generale e ancorché gli siano stati conferiti i poteri più ampi possibili, non potrà mai spendere la procura in ambito sanitario.

Così se Caio dovesse essere considerato dai medici incapace di esprimere il proprio valido consenso per sottoporsi a cure o interventi sanitari, si renderà necessario nominare un amministratore di sostegno.L’amministratore di sostegno dovrà così esprimere in nome e per conto di Caio il consenso in ambito sanitario ma sarà altresì investito del compito di gestire il patrimonio di Caio. 

La nomina di un amministratore di sostegno può essere provocata da un parente di Caio il quale, facendo leva sulla sopraggiunta incapacità o sulla ridotta capacità di intendere e di volere di Caio, promuova un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno proponendo in tale ruolo se stesso o persona di propria fiducia (anziché persona di fiducia di Caio).

A prescindere dalle ragioni che hanno portato alla nomina di un amministratore di sostegno, la conseguenza è sempre la stessa: la procura soccombe con la nomina giudiziale dell’amministratore di sostegno.

La gestione del patrimonio di Caio, nonostante l’accortezza di quest’ultimo, rischia così di passare in mano ad una persona che non è quella prescelta e di discostarsi da quella voluta da Caio.   

Cosa potrà dunque fare Caio per assicurarsi che il suo patrimonio continui ad essere amministrato da una persona di sua fiducia anche nel caso in cui la sua capacità di intendere e di volere venisse meno?

Caio potrà, con l’atto di conferimento della procura oppure con un altro atto pubblico o una scrittura privata autenticata, già designare la persona che dovrà essere nominata quale suo amministratore di sostegno laddove dovessero venire a sussistere i presupposti per ricorrere a questa misura di protezione.

In questo modo Caio potrà assicurarsi che il procuratore continui ad occuparsi della gestione del suo patrimonio ancorché con il diverso ruolo di amministratore di sostegno.

Condividi su
LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Potrebbe interessarti anche

Ricevi i nostri consigli legali nella tua email

Se hai apprezzato questo contenuto puoi ricevere i prossimi in anteprima nella tua email, gratuitamente.

Richiedi un parere sul tuo caso specifico

Ogni persona, ogni storia sono un caso a sè. Non esitare a contattarci per un approfondimento specifico sulla tua situazione. Valuteremo insieme il da farsi.