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Procura e amministrazione di sostegno: possono coesistere?

Il caso

Caio è intestatario di un patrimonio, non necessariamente cospicuo, che però va gestito: es. l’appartamento dato in affitto; gli investimenti in banca.

Caio non è più giovanissimo oppure soffre di problemi fisici che gli rendono difficoltosi gli spostamenti o lo costringono ad assentarsi da casa per un tempo più o meno lungo per curarsi. 

Caio è ancora perfettamente in grado di intendere e di volere ma vuoi per l’età vuoi per ragioni di salute, non può o non se la sente di  continuare ad occuparsi personalmente dei propri beni.

O P P U R E

Caio intende semplicemente cautelarsi ed assicurarsi che vi sia continuità nella gestione del suo patrimonio e che, pertanto, questo non rimanga incustodito se improvvisamente non fosse più in grado di amministrarlo personalmente. 

Caio rilascerà quindi una PROCURA GENERALE: conferirà, cioè, ad una persona di fiducia l’incarico ed i poteri di gestire il suo patrimonio in suo nome e per suo conto.



Ma se già esiste una procura generale, e vi è dunque un soggetto investito di tutti i poteri per gestire il patrimonio di Caio, ha senso porsi il problema della nomina di un amministratore di sostegno e quindi della coesistenza di due soggetti che possono agire in nome e per conto di Caio e ciò in forza di un titolo diverso? 

Sì, perché il procuratore, ancorché munito di procura generale e ancorché gli siano stati conferiti i poteri più ampi possibili, non potrà mai spendere la procura in ambito sanitario.

Così se Caio dovesse essere considerato dai medici incapace di esprimere il proprio valido consenso per sottoporsi a cure o interventi sanitari, si renderà necessario nominare un amministratore di sostegno.L’amministratore di sostegno dovrà così esprimere in nome e per conto di Caio il consenso in ambito sanitario ma sarà altresì investito del compito di gestire il patrimonio di Caio. 

La nomina di un amministratore di sostegno può essere provocata da un parente di Caio il quale, facendo leva sulla sopraggiunta incapacità o sulla ridotta capacità di intendere e di volere di Caio, promuova un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno proponendo in tale ruolo se stesso o persona di propria fiducia (anziché persona di fiducia di Caio).

A prescindere dalle ragioni che hanno portato alla nomina di un amministratore di sostegno, la conseguenza è sempre la stessa: la procura soccombe con la nomina giudiziale dell’amministratore di sostegno.

La gestione del patrimonio di Caio, nonostante l’accortezza di quest’ultimo, rischia così di passare in mano ad una persona che non è quella prescelta e di discostarsi da quella voluta da Caio.   

Cosa potrà dunque fare Caio per assicurarsi che il suo patrimonio continui ad essere amministrato da una persona di sua fiducia anche nel caso in cui la sua capacità di intendere e di volere venisse meno?

Caio potrà, con l’atto di conferimento della procura oppure con un altro atto pubblico o una scrittura privata autenticata, già designare la persona che dovrà essere nominata quale suo amministratore di sostegno laddove dovessero venire a sussistere i presupposti per ricorrere a questa misura di protezione.

In questo modo Caio potrà assicurarsi che il procuratore continui ad occuparsi della gestione del suo patrimonio ancorché con il diverso ruolo di amministratore di sostegno.

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Qualche considerazione sul contratto di noleggio e la sospensione delle attività di cantiere

Pensiamo al nolo (detto anche noleggio), cioè al contratto con cui il noleggiatore mette a disposizione e conferisce il godimento di un bene mobile al noleggiante il quale se ne serve per un periodo determinato e verso il pagamento di un corrispettivo. 

Parliamo, nello specifico, di noleggio a freddo di macchinari o attrezzature di cantiere molto frequente nella pratica quotidiana (es. escavatore, elevatore, piattaforme aeree, gru, ecc.).

Il codice civile non detta la disciplina del noleggio. Per essa occorre rimandare alle norme della locazione di bene mobile tenendo presente, tuttavia, che qui si tratta – più precisamente – di locazione operativa di beni mobili strumentali per cui la causa del contratto non è tanto la loro disponibilità quanto il loro uso per le finalità di cantiere. 

La decretazione d’urgenza più recente ha sospeso, tra le altre, le attività delle imprese edili a meno che non rientrino tra quelle essenziali ovvero si qualifichino come funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella tabella allegata al DPCM 22 marzo 2020. 

Che ne è, quindi, dei canoni di noleggio dei macchinari e delle attrezzature per il periodo di sospensione delle dette attività? 

La modulistica contrattuale prevede l’indicazione dell’uso e della destinazione dei macchinari oggetto di nolo.  Difficilmente però al noleggiatore è dato sapere se, all’attualità, l’attività di quel determinato cantiere sia sospesa oppure rientri tra quelle che rimarranno operative per tutta la durata dell’emergenza. Con la conseguenza che non è in grado di sapere se il bene noleggiato si trovi giacente ed inutilizzato in un cantiere ormai chiuso oppure sia impiegato operativamente per una delle attività essenziali o facente parte della filiera di quelle essenziali. 

Le norme che disciplinano l’impossibilità sopravvenuta [anche temporanea] del noleggiante di utilizzare il bene a nolo, potrebbero condurre ad affermare che l’obbligazione di corrispondere il canone rimanga sospesa fino alla fine dell’emergenza. Ciò vale, specialmente, per l’attrezzatura ed i macchinari rimasti depositati all’interno di un cantiere chiuso ed inaccessibile al noleggiante come può accadere per una gru non facilmente trasferibile in tempi brevi in altro luogo.

A rilevare qui è l’impossibilità sopravvenuta di farne l’uso convenuto.

Orbene, affinchè la sopravvenuta impossibilità di utilizzare il bene invocata dal noleggiante possa essere valutata dal noleggiatore ai fini della sospensione del pagamento del canone, essa dovrà essergli immediatamente formalizzata. A margine di tale comunicazione dovrà – se mai – essere valutata anche l’eventualità (e la materiale possibilità) di una restituzione del macchinario al noleggiatore medesimo (come potrebbe accadere per una piattaforma aerea trasferibile con un certo agio da un luogo ad un altro). 

Per cui nulla quaestio se il noleggiante, rispettoso dell’obbligo di diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto, comunica ufficialmente al noleggiatore tale problematica, rappresentandogli chiaramente le circostanze per le quali il bene è inutilizzabile ed inutilizzato per causa a lui non imputabile: quest’ultimo potrà ritenere di sospendere la fatturazione del canone con buona pace degli interessi del primo. Del resto il non uso del bene ne scongiurerà il consumo. 

Come dovrà comportarsi, invece, il noleggiatore nel caso in cui non gli pervenisse alcuna comunicazione da parte del noleggiante circa l’eventuale sopravvenuta impossibilità di fare uso dei macchinari/attrezzature a nolo?

La prudenza suggerirebbe al noleggiatore di informarsi presso il noleggiante della sospensione o meno delle attività di cantiere.

Diversamente, nel silenzio del suo interlocutore contrattuale, il noleggiatore dovrà presumere operativo il noleggio e quindi dovrà continuare a  fatturare la sua prestazione secondo le scadenze previste nel contratto.

La violazione del generale principio di buona fede contrattuale (ricomprendente l’obbligo informativo e di comunicazione tra le parti di circostanze rilevanti nella esecuzione del contratto) cui la giurisprudenza ha riconosciuto il ruolo di vero e proprio dovere giuridico, può comportare inadempimento del noleggiante e quindi responsabilità per i danni che conseguono al noleggiatore.