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Consigli Legali

Coniugi in separazione dei beni: immobile pagato per intero da uno di essi ma intestato all’altro

Il caso

Capita sovente, nei rapporti tra coniugi, che un immobile sia acquistato utilizzando i soldi di uno solo di essi ma venga intestato in parte o addirittura per l’intero all’altro coniuge ancorché questo non abbia sostenuto alcun esborso con riguardo a quell’immobile.

In questo modo le parti intendono regolamentare determinati rapporti economici tra loro pendenti oppure gestire una certa situazione patrimoniale che riguarda entrambi oppure uno solo di essi.

Due scenari

A.- Se l’intestazione in favore di un coniuge corrisponde alla effettiva volontà di trasferire a quest’ultimo un bene che rimanga definitivamente nel suo patrimonio, evidentemente non si porranno problemi.

L’atto così posto in essere tra i due coniugi, infatti, coincide esattamente con la regolamentazione che le parti volevano realizzare a prescindere dalle vicende riferibili al legame matrimoniale. 

B.- Ma la maggior parte delle volte, il coniuge che paga il prezzo dell’immobile pur non divenendone proprietario, in realtà non intende rinunciare a questo bene. Tant’è, infatti, che è lui ad amministrarlo. Il coniuge intestatario, invece, pur essendone formalmente il proprietario, non può disporre dell’immobile, o meglio, non ne può liberamente disporre. 

In questi casi si assiste ad una intestazione fittizia. 

I coniugi hanno cioè inteso acquistare un immobile ma hanno posto in essere una simulazione con riguardo al soggetto acquirente.

Per tale ragione la compravendita è solitamente accompagnata anche da un accordo tra i coniugi circa i tempi e le modalità del trasferimento dell’immobile in capo al coniuge che l’ha pagato.

Se i coniugi andranno sempre d’amore e d’accordo, non ci saranno problemi neppure nelle questioni relative alla gestione della intestazione di quell’immobile. 

Ma se invece l’amore finisse e i coniugi iniziassero a litigare? Che ne sarà di quell’immobile?

In caso di separazione, è assai probabile che una delle prime cose che farà il coniuge che ha pagato l’intero prezzo, sarà quella di reclamarne la piena ed esclusiva proprietà o il rimborso del prezzo a suo tempo corrisposto.

Ma ne ha diritto?

Volontà e forma degli atti

Per rispondere a questa domanda occorre avere riguardo agli atti posti in essere dalle parti e precisamente a come esse hanno formalizzato, cioè messo nero su bianco, le loro volontà.

Poniamo il caso che i coniugi avessero stabilito che il coniuge beneficiario avrebbe dovuto restituire la proprietà all’altro quando ciò gli fosse stato richiesto.

Se le parti, a fronte di una siffatta intesa, si fossero però limitate ad intestare l’immobile a favore del coniuge che nulla ha pagato e solo verbalmente si fossero accordate per il futuro trasferimento in capo al coniuge che ha corrisposto l’intero prezzo, a quest’ultimo, purtroppo, non spetterebbe alcuna tutela.

La prova di aver pagato l’intero prezzo con denaro proprio non è sufficiente, così come non vale la prova dell’accordo circa la restituzione dell’immobile fornita attraverso le testimonianze.

Per legge, infatti, se la simulazione, quale è l’intestazione fittizia, riguarda un contratto che deve avere la forma scritta ad substantiam (es. compravendite immobiliari) anche la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto in tutto o in parte diverso da quello sottoscritto deve avvenire per iscritto.

L’atto dal quale risulti l’intento comune delle parti di dare vita ad un contratto diverso da quello che è stato concluso si chiama controdichiarazione.

Per cui, se un coniuge paga l’intero prezzo di acquisto ma l’immobile viene fittiziamente intestato all’altro coniuge, il primo, per garantirsi il diritto di reclamare in restituzione l’immobile dovrà sottoscrivere con l’altro coniuge una controdichiarazione da cui risulti la reale volontà delle parti rispetto all’intestazione di quell’immobile.

In mancanza della prova scritta contenuta nella controdichiarazione, il coniuge che ha disposto in favore dell’altro non potrà avere alcuna tutela.

Di Laura Mella

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