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Covid-19: il diritto di visita ai figli

La pandemia in atto ha costretto, giocoforza, molti genitori separati o divorziati a rivedere le condizioni relative al diritto di visita ai figli: è infatti innegabile che quanto convenuto per gestire ben altre situazioni ed esigenze, possa ora non solo essere inadeguato, ma rivelarsi addirittura pericoloso.

IL DIRITTO DI VISITA AI FIGLI DA PARTE DEL GENITORE SEPARATO/DIVORZIATO NON COLLOCATARIO IN TEMPO DI PANDEMIA DA COVID-19

Il problema che per primo si è posto è quello relativo all’esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.

La decretazione d’urgenza e gli interventi chiarificatori del Governo sull’argomento, sono sempre stati rassicuranti: le limitazioni alla libertà di circolazione anche tra un Comune e l’altro possono essere legittimamente derogate dal genitore non collocatario per l’esercizio del suo diritto di visita ai figli. Diritto che, ove richiesto, deve essere adeguatamente comprovato esibendo la sentenza di separazione o divorzio, il verbale di omologa della separazione o il verbale dell’udienza presidenziale e l’autocertificazione.

Astrattamente, quindi, l’esercizio del diritto di visita è salvo.

In concreto, tuttavia, l’esercizio di tale diritto può essere tutelato se non si pone in contrasto con le normative vigenti a tutela della salute e quelle finalizzate al contenimento dei contagi da Covid-19.

Dopo i primi provvedimenti in cui si riconosceva tutela al diritto del genitore non collocatario di poter continuare a vedere e stare con i figli (es. ordinanza del Tribunale di Milano dell’11/03/2020), alcuni Tribunali, investiti della questione, hanno corretto il tiro fissando rigidi paletti all’esercizio del diritto di visita.

Sotto questo profilo è interessante la recente ordinanza del 26 marzo 2020 del Tribunale di Bari che ha accolto l’istanza di una madre che chiedeva la sospensione del diritto di visita del padre il quale risiedeva in un altro Comune.

Le motivazioni che fondano la decisione del Tribunale si rinvengono nelle limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità (art. 16 Cost.) e nel diritto alla salute individuale e collettivo (art. 32 Cost).

Nel caso di specie il Tribunale ha anzitutto ritenuto che lo spostamento del genitore e del figlio da un Comune all’altro non sarebbe avvenuto nel rispetto delle condizioni di prudenza e sicurezza stabilite dai DPCM del 09/03/2020, dell’11/03/2020, del 21/03/2020 e del 22/03/2020.

Pertanto, stante le ragioni sanitarie sottese alle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone imposte dai citati DD.PP.CC.MM, il Tribunale ha disposto il temporaneo sacrificio del diritto di visita del padre e del figlio.

Altra ragione a fondamento della sospensione del diritto di visita sta nell’esigenza di garantire la tutela del diritto alla salute che per il Tribunale di Bari significa non solo tutela della salute del minore, ma anche delle persone che con lui convivono. Il diritto alla salute risponde infatti sia ad interesse individuale che della collettività, come precisa l’art. 32 Cost. 

Nel caso di specie, il Tribunale ha così disposto la sospensione del diritto di visita tra padre e figlio poiché non ha potuto escludere che il minore, durante la permanenza con il padre, fosse esposto ad un rischio sanitario con il conseguente pericolo certamente di ammalarsi ma anche di contagiare le persone che convivevano con lui. 

Per quanto, ai genitori separati o divorziati tra cui sorgano contestazioni circa l’esercizio del diritto di visita ai figli da parte del genitore non collocatario in questo particolare contesto emergenziale, si suggerisce di accertare se la frequentazione dei figli possa avvenire in sicurezza o meno.

Nella prima ipotesi, non vi sarebbero ragioni per impedire al genitore non collocatario di continuare a vedere e stare con i figli: è il caso, ad esempio, del genitore che sia a casa dal lavoro e che non tenga condotte rischiose.

Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio del diritto di visita è destinato a soccombere temporaneamente. Si pensi, ad esempio, al caso del genitore che svolga un’attività lavorativa a rischio contagio, ovvero al caso del genitore che coltivi frequentazioni a rischio o ancora al genitore che non si curi di rispettare le regole di prevenzione.

Il diritto di visita, tuttavia, anche nel caso in cui il suo esercizio sia destinato ad essere fortemente compresso, non necessariamente deve rimanere lettera morta.Come disposto dal Tribunale di Bari, potrà essere esercitato, ove possibile, in modo alternativo. Ad esempio attraverso lo strumento della videochiamata: il genitore non collocatario ed il figlio potranno così vedersi e parlarsi attraverso l’uso di strumenti telematici per tutto il tempo di quella che avrebbe dovuto essere la “visita” tradizionale.

Di Laura Mella

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