Abstract
La minuta di un accordo diventa vincolante nel momento in cui le parti definiscono tutti i suoi elementi costitutivi o la ritengono efficace come accordo. Nel corso delle trattative occorre quindi che le parti prestino attenzione alle parole usate ed ai comportamenti tenuti onde evitare di vincolarsi prematuramente.
Lo scambio delle bozze e i rischi connessi alla formazione di un vincolo prematuro su contenuti non definitivi
Dovendo formalizzare un accordo per risolvere una controversia o sottoscrivere un contratto, è inevitabile che una parte (c.d. parte diligente) metta nero su bianco le proprie proposte e le inoltri all’altra parte. A questo punto inizia tra le parti uno scambio, più o meno intenso, del testo con modifiche, integrazioni e cancellazioni.
Ma quando la bozza di un accordo cessa di essere tale e diventa vincolante?
Non di rado capita che le parti si scontrino, prima ancora che sul contenuto, sulla vincolatività di un accordo.
Riportare per iscritto i termini di un’intesa serve per evitare fraintendimenti e dimenticanze circa gli impegni assunti e per cristallizzare i punti fermi.
Lo scambio scritto di proposte, inoltre, potrebbe tornare vantaggioso al fine di dimostrare – laddove ve ne fosse bisogno – la propria correttezza e buona fede nel corso delle trattative o contestare quella di controparte.
Guai quindi ad affidarsi ad intese solo verbali.
Dall’altra parte, però, proprio perché le trattative possono essere in continua evoluzione, occorre mettersi al riparo dal rischio di vincolarsi, prematuramente, a contenuti che nelle nostre intenzioni non sono ancora definitivi o completi ed anzi potrebbero essere radicalmente modificati.
Come tutelarsi dunque?
E’ bene capire, innanzitutto, quando la bozza di accordo diventa un accordo a tutti gli effetti.
Il tema è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13610 del 02/07/2020 Sezione VI.
Secondo il principio generale, per divenire vincolante la bozza deve essere completa, deve cioè esservi il consenso delle parti su tutti gli elementi costitutivi dell’accordo, quindi sia su quelli principali che secondari. Se manca il consenso su alcuni elementi, la bozza non acquista efficacia di accordo.
Questa regola vale anche per i contratti a formazione progressiva, quelli in cui le clausole si formano gradualmente: le parti prima discutono e raggiungono l’intesa su alcuni punti e solo successivamente passano a discutere degli altri.
Anche in questi casi, la bozza diventa vincolante solo dopo il raggiungimento del consenso sul contenuto di tutte le clausole.
E’ lasciata però alla autonomia delle parti la facoltà di stabilire che le singole clausole, mano a mano che vengono approvate, diventino vincolanti. Il che potrebbe essere opportuno nel caso in cui le clausole approvate stiano in piedi da sole e l’incidenza delle ulteriori sia di poco conto: le parti, infatti, avrebbero in questo modo la certezza di portarsi a casa l’intesa.
Attenzione però: se è vero che la teoria ci dice che una bozza, se incompleta, non può considerarsi vincolante per le parti, in concreto, al fine di stabilire se si è formato un vincolo o meno, occorre considerare anche la condotta tenuta dalle parti successivamente alla formazione della bozza.
Ciò perché, per volontà delle parti, una bozza, anche se incompleta (purché ovviamente contenente gli elementi essenziali) può trasformarsi in un vero e proprio accordo.
Questo accade se le parti hanno espressamente convenuto di considerarsi vincolate alla bozza.
Ricordiamoci che la volontà si può esprimere non solo a parole, ma anche attraverso dei comportamenti.
Pertanto se le parti, pur senza dirsi nulla, hanno dato esecuzione a quanto previsto nella bozza, questa diverrà vincolante.
Per concludere
Le parti dovrebbero, anzitutto, avere l’accortezza di precisare, ad esempio con la comunicazione accompagnatoria dello scambio della bozza, quando questa potrà ritenersi vincolante: una volta steso e concordato il contenuto di tutte le clausole di cui si comporrà l’accordo oppure una volta definito il contenuto di determinate clausole.
In ogni caso, è importante nel corso delle trattative – se il testo dell’accordo è ancora in divenire e incompleto e non ci si vuole vincolare ad esso – evitare di tenere comportamenti che possano essere intesi come adempimento di quanto previsto nella bozza o acquiescenza al suo contenuto.