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Consigli Legali

Se il figlio minore si fa male, chi decide i termini dell’accordo per il risarcimento del danno?

Abstract

Quando occorre prendere delle decisioni che interessano i minori, si dà per scontato che i genitori abbiano la più ampia autonomia, o meglio, si dà per scontato che se tra i genitori vi sia l’accordo circa la decisione da assumere, il consenso da questi espresso in nome e per conto del figlio sia sufficiente a definire la vertenza. Ma è proprio così?

Il caso

Poniamo il caso di un minore che abbia subito una lesione ad es. a scuola, oppure per strada per colpa di un veicolo o ancora in seguito ad un’aggressione da parte di un’altra persona o di un animale. Occorre chiedere il risarcimento dei danni fisici e non provocati dalla lesione.

Chi può agire in nome e per conto del minore ai fini del risarcimento?

I genitori, certo, salvo ovviamente il caso in cui non sia stata limitata la loro responsabilità genitoriale.

Ma il danneggiante o comunque il terzo tenuto al ristoro del danno (es. compagnia di assicurazione) a cui i genitori del minore abbiano indirizzato la richiesta di risarcimento, può stare tranquillo e ritenere chiusa la vertenza se raggiunge e dà esecuzione ad un accordo transattivo accettato e sottoscritto dai genitori?

Le criticità

La decisione dei genitori potrebbe non tutelare il minore: la necessità di liquidità oppure una errata valutazione dell’entità del danno potrebbero, ad esempio, indurre i genitori ad accettare una proposta eccessivamente modesta ed insufficiente a coprire il danno presente e futuro patito dal minore. 

E ancora, posto che il risarcimento riguarda un danno patito dal minore, occorre anche essere sicuri che i genitori impieghino i soldi nel suo interesse

E’ quindi corretto domandarsi se sia necessario – a tutela del minore – un controllo da parte di un soggetto terzo (Giudice) circa il fatto che i termini della transazione siano idonei a ristorare il danno e le somme a tale titolo incassate saranno riservate al minore.

Il problema non è di poco conto perché se chi doveva risarcire il danno ha sì pagato ma, come si suol dire, ha pagato male (es. i genitori hanno destinato ad altro la somma spettante al minore) o poco, al danneggiante potrebbe essere chiesto di effettuare un altro pagamento (con il risultato di dover pagare due volte per il risarcimento del danno) o di integrare la somma dovuta a titolo di risarcimento.   

Di qui l’importanza di capire se e quando un accordo avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti dal minore possa considerarsi “tombale” con il solo consenso dei genitori e quando, invece, occorre integrarlo con l’autorizzazione da parte del Giudice.

Cosa ci dicono la legge e la giurisprudenza

L’art. 320 c.c. stabilisce che i genitori necessitano dell’autorizzazione del Giudice Tutelare se – in nome e per conto del figlio – devono, tra l’altro, riscuotere capitali e compiere atti di straordinaria amministrazione.

Questo significa anzitutto che non tutti gli atti che i genitori compiono in nome e per conto del minore e relativi al suo patrimonio necessitano di un’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. 

Solo alcuni, e precisamente quelli di straordinaria amministrazione.

Ma quali sono gli atti di straordinaria amministrazione?

Nell’art. 320 c.c. ne troviamo elencati alcuni (es. alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte; accettare o rinunziare ad eredità o legati; accettare donazioni; procedere allo scioglimento di comunioni; contrarre mutui o locazioni ultranovennali) ma questa elencazione non è esaustiva tant’è che l’art. 320 c.c. parla di altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Posto che la legge non precisa quali siano questi altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato vari criteri.

La scelta di un criterio piuttosto che di un altro è tutt’altro che una questione puramente teorica perché il risultato potrebbe essere quello di addivenire ad una differente qualificazione all’atto, con rilevanti conseguenze in termini di validità e definitività dello stesso.

La transazione: quando è atto di ordinaria amministrazione e quando è atto di straordinaria amministrazione

Circoscrivendo il discorso all’oggetto della presente trattazione, e quindi alla qualificazione come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione della transazione avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dal minore, possiamo dire che la giurisprudenza ha elaborato dei punti fermi.

Tale transazione costituisce atto di straordinaria amministrazione quando ha per oggetto un danno che, per la sua natura e entità, incide profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato (Cass. 4562/1997).

La transazione, quindi, in sé è un atto di ordinaria amministrazione che – al ricorrere di particolari circostanze – può assumere natura di atto straordinario.

Quali sono queste circostanze?

Il rapporto controverso, il suo contenuto ed i suoi effetti.

Rientrano, quindi, tra gli atti di straordinaria amministrazione quelle transazioni che possono pregiudicare il minore provocando una rilevante diminuzione del suo patrimonio.

In concreto, si tratta delle: 

  • transazioni che riguardano danni che hanno provocato al minore postumi invalidanti destinati a protrarsi per tutta la sua vita; 
  • transazioni che hanno un’incidenza economica di rilevante gravità sul patrimonio del minore anche e soprattutto se la transazione prevede una importante rinuncia rispetto alle pretese inizialmente avanzate in sede giudiziale o stragiudiziale;
  • transazioni che richiedono una valutazione complessa e difficile del danno e del pregiudizio che potrebbe patire il minore a seguito delle lesioni subite.

L’incasso di capitali spettanti al minore

Ricordiamoci, poi, che l’art. 320 c.c. dispone anche che i capitali non possono essere riscossi senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale ne determina anche l’impiego.  

A prescindere, quindi, dalla questione relativa alla qualificazione dell’atto transattivo quale atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, bisogna tener conto del fatto che vi è una norma che stabilisce che i genitori siano legittimati ad incassare, in nome e per conto del minore, i capitali a quest’ultimo spettanti, solo se vi è un’autorizzazione del Giudice in questo senso.

La riscossione di capitali è quindi un atto di straordinaria amministrazione.

E se manca l’autorizzazione del Giudice?

In difetto del provvedimento autorizzativo da parte del Giudice, si pone un problema non già di validità dell’atto transattivo o del pagamento, quanto di definitività e certezza: il minore, infatti, per il tramite di un curatore speciale ovvero personalmente una volta raggiunta la maggiore età, potrebbe contestare i termini dell’accordo e addirittura di non aver ricevuto il pagamento.

Norme a tutela del minore che pongono però anche il danneggiante al riparo dal rischio di future contestazioni circa i termini dell’accordo e il pagamento.  

L’art. 320 c.c. è una norma certamente concepita a tutela del minore: il Giudice verifica che la transazione risponda agli interessi del minore e che le somme incassate siano destinate al ristoro dei danni da questo subiti. 

Ma il rispetto di questa norma tutela anche il danneggiante. 

Innanzitutto, se la transazione ha superato il vaglio del Giudice, non potrà essere poi impugnata dal minore essendovi già stato un giudizio di rispondenza tra il suo contenuto e l’interesse del minore, eventualmente anche con riferimento alla accettazione di una proposta sensibilmente inferiore rispetto alla domanda. Il danneggiante si vede così garantita la definitività e certezza dell’accordo.

Ancora.

Il danneggiante paga correttamente non già perché paga a mani dei genitori, ma se questi sono stati autorizzati a ricevere il pagamento in nome e per conto del figlio.

L’autorizzazione pone quindi il danneggiante al riparo dal rischio di dover effettuare un nuovo pagamento nel caso in cui i genitori non avessero utilizzato il denaro a vantaggio del minore. Il danneggiante si vede così garantito l’effetto liberatorio del pagamento.