Categorie
Consigli Legali

Can che abbaia non morde: ma è proprio così?

Abstract

La responsabilità che fa capo al proprietario di un animale prescinde dal grado di diligenza nella sua custodia e dalla adozione di tutte le possibili cautele: si tratta, infatti, di una responsabilità di tipo oggettivo da cui si può essere liberati solo al verificarsi di un evento giuridicamente qualificabile come caso fortuito.

Il fatto

Capita sovente per strada, nei parchi e più in generale in aree verdi frequentate da adulti e bambini, di vedere cani lasciati circolare liberamente dai loro padroni.
Il proprietario generalmente è tranquillo perché ritiene che nulla di male possa accadere essendo l’animale di piccole dimensioni oppure di indole mansueta. Talora il proprietario ha anche la convinzione che se una persona dovesse avvicinarsi al suo animale e infastidirlo o comunque tenere una condotta inadeguata (es. tirandogli la coda, cercando di strappargli un oggetto dalla bocca ecc.), quella persona dovrebbe ritenersi responsabile della conseguente reazione del cane e dei danni da questo eventualmente provocati.
Nulla di più sbagliato.

Cosa dispone la norma

L’art. 2052 c.c., sotto la rubrica “Danno cagionato da animali”, così recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Per legge, quindi, la responsabilità che fa capo al proprietario per i danni provocati dal suo animale è una responsabilità oggettiva: cioè, il proprietario è ritenuto responsabile a prescindere dalla sua eventuale malafede o colpa nella custodia.
La responsabilità trova quindi la sua ragione d’essere nel rapporto di fatto intercorrente tra il proprietario e il suo animale.
Ne consegue che per i danni cagionati dall’animale ad un terzo, il proprietario risponde in ogni caso ed in toto, anche se prova di aver usato la massima diligenza e adottato ogni cautela nella custodia dell’animale.
Una sola eccezione può liberare il proprietario: il caso fortuito.

L’esimente del caso fortuito

Il caso fortuito è un fatto naturale o di un terzo, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, che interviene nella causazione del danno togliendo così rilievo all’assenza o meno di colpa del custode.
Il proprietario dell’animale potrà quindi liberarsi dalla responsabilità per i danni cagionati dal suo animale solo fornendo la prova dell’intervento di un fattore:

  • esterno (fatto naturale o comportamento di un terzo);
  • imprevedibile;
  • inevitabile;
  • di assoluta eccezionalità;
  • idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del proprietario e quella tenuta dall’animale che ha provocato l’evento lesivo;
  • che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
    Caso fortuito, quindi, non è un qualunque elemento esterno (es. tuono, avvicinamento di un estraneo) ma solo quell’elemento in cui siano ravvisabili tutte le caratteristiche sopra elencate.
    In assenza di un evento giuridicamente qualificabile come caso fortuito, se l’animale cagiona un danno il suo proprietario non potrà invocare la forza di natura o il fatto del terzo.

Caso fortuito e colpa del proprietario


Per invocare il caso fortuito occorre che non vi sia una originaria colpa del proprietario (per intenderci, l’animale era adeguatamente custodito e un evento naturale come un terremoto o un’inondazione o un evento umano come l’intervento di un ladro, hanno provocato l’apertura del ricovero ove l’animale si trovava adeguatamente custodito) oppure che l’evento naturale o umano sia tale da togliere rilevanza alla originaria colpa del proprietario in quanto ha fatto venir meno il rapporto di causa-effetto tra la condotta del proprietario e quella del cane e quindi dell’evento lesivo. L’evento lesivo, cioè, è da ricondursi esclusivamente al caso fortuito e non già alla colpa del proprietario che diventa, quindi, elemento irrilevante.

In conclusione


Concludendo, se il proprietario di un animale non ha adottato adeguate cautele ed anzi, lasciando ad esempio l’animale libero di circolare tra altre persone, ha reso non solo possibile ma addirittura ha agevolato il contatto tra il proprio animale ed i terzi, sarà responsabile dell’eventuale ferimento di terzi da parte dell’animale e non potrà liberarsi della responsabilità neppure contestando il fatto che il terzo si fosse avvicinato all’animale in modo maldestro o avesse infastidito l’animale.