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La pensione di reversibilità: quanto spetta all’ex coniuge del defunto e quanto al coniuge superstite

Abstract


La pensione di reversibilità garantisce sostegno economico al coniuge divorziato che percepisce l’assegno divorzile e/o al coniuge convivente. Nel caso in cui concorrano entrambi, il criterio che la fa da padrone per stabilire la misura della quota che spetta all’uno e all’altro è quello della durata del vincolo matrimoniale. La sola convivenza more uxorio ha invece poca incidenza.

Premessa

La fine di un matrimonio non necessariamente toglie agli ex coniugi il desiderio e l’entusiasmo di costituire, con un altro/a compagno/a, una nuova famiglia.
Tuttavia, vuoi per le vicissitudini e le lungaggini giudiziarie della separazione e del divorzio, vuoi perché si va più cauti prima di formalizzare un secondo vincolo matrimoniale, i nuovi rapporti molte volte si cristallizzano, anche per decenni, in una convivenza more uxorio.
I conviventi decidono magari di sposarsi quando sono ormai in là con gli anni così da potersi reciprocamente garantire, in caso di decesso di uno, che l’altro possa godere dei diritti e delle tutele soprattutto economiche spettanti al coniuge rimasto in vita.
Tra i diritti che il coniuge superstite può vantare vi è quello a percepire la pensione di reversibilità erogata dall’INPS.

La pensione di reversibilità: a chi spetta?

Nel caso in cui il defunto avesse in vita contratto due matrimoni, alla pensione di reversibilità ha diritto non solo il coniuge superstite, ma anche l’ex coniuge titolare dell’assegno di divorzio e che non abbia contratto nuovo matrimonio.

Come ripartire la pensione tra ex coniuge e coniuge superstite: i criteri.

Come va ripartita la pensione di reversibilità tra i due aventi diritto? In quale misura?
Il problema non è di poco conto perché ben può essere che i coniugi, nella regolamentazione dei loro rapporti economici, avessero fatto affidamento sul diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità in una certa misura. Trovarsi magari poi riconosciuta una quota del 10% sarebbe una amara sorpresa e potrebbe porre il coniuge convivente in una condizione di grave difficoltà economica.
La legge non stabilisce l’entità della quota di pensione spettante al coniuge superstite e all’ex coniuge, per cui questa andrà di volta in volta quantificata da un Giudice.
Ma sulla scorta di quali elementi il Giudice quantifica la misura della pensione spettante all’ex coniuge e quella spettante al coniuge superstite?
Saperlo e soprattutto avere la consapevolezza dell’incidenza di questi elementi nella quantificazione è importante perché consentirebbe alle parti di fare delle previsioni e mettere in atto le opportune reciproche tutele.
Partiamo da questa considerazione: la finalità della pensione di reversibilità è quella di dare continuità alla funzione di sostegno economico che il coniuge defunto assolveva a favore dell’ex coniuge attraverso il pagamento dell’assegno di divorzio e a favore del coniuge convivente attraverso la condivisione dei propri beni economici.
La ripartizione della pensione di reversibilità non ha dunque la finalità di riequilibrare le posizioni economiche di ex coniuge e coniuge convivente laddove vi sia disparità.
Vediamo ora quali elementi valuta il Giudice nella definizione delle quote.
L’elemento principale, quello che in assoluto ha la maggiore incidenza e che sostanzialmente stabilisce quale parte ha diritto a percepire la quota più cospicua di pensione, è rappresentato dalla durata delle due convivenze matrimoniali.
E qui chiariamo subito un aspetto: alla convivenza matrimoniale non può essere equiparata quella more uxorio.
Questo perché convivenza coniugale e convivenza more uxorio sono due concetti costituzionalmente distinti: vero che per alcuni aspetti la disciplina dell’una e dell’altra presentano analogie, tuttavia ciò non comporta, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, il necessario riconoscimento in favore del convivente superstite del trattamento pensionistico di reversibilità, non rientrando quest’ultimo tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost.
Questo primo criterio si basa quindi sul matematico confronto della durata tra le due convivenze matrimoniali.
Pur essendo tale elemento il più importante e preponderante, si cerca però di mitigarlo attraverso l’applicazione di altri elementi che il Giudice deve prendere in considerazione, così da, se non evitare, almeno limitare il verificarsi di una decisione evidentemente iniqua quale potrebbe essere quella di riconoscere al coniuge superstite una quota insufficiente a coprire le basilari esigenze di vita.
Gli elementi correttivi di cui pertanto il Giudice dovrà tenere conto sono:

  • l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge;
  • le condizioni economiche complessive di ex coniuge e del coniuge superstite;
  • la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
  • il contesto in cui si sono svolte le due convivenze (quindi, ad esempio l’assistenza prestata dal coniuge superstite per la cura del coniuge poi defunto);
  • l’età del coniuge superstite e dell’ex coniuge;
  • le disposizioni operate dal coniuge defunto in favore del coniuge superstite.

Il suggerimento

In concreto, tuttavia, gli elementi correttivi hanno un’incidenza modesta: nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11520/2020, ad esempio, in grado di appello l’applicazione dei criteri correttivi aveva consentito di passare dalla quota del 10% riconosciuta al coniuge superstite in primo grado ad una del 20%.
E’ chiaro, quindi, che in tutti quei casi in cui vi sia una forte disparità di durata tra il primo ed il secondo vincolo matrimoniale, la pensione di reversibilità sarà di fatto destinata ad essere ripartita in due quote di cui una sensibilmente maggiore rispetto all’altra.
Che fare dunque per tutelare il coniuge superstite se la quota di pensione di reversibilità cui questo dovrebbe aver diritto fosse quella più modesta?
Una soluzione potrebbe essere che il coniuge, prima di morire, disponga in favore del coniuge convivente dei suoi beni o di parte di essi così da garantirgli, non potendo fare affidamento sulla pensione i reversibilità, di disporre delle risorse necessarie e sufficienti per far fronte ai suoi bisogni.